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Autorità Ambito Territoriale Ottimale 1 Campania

L’Autorità di Ambito n. 1 Calore Irpino (A.A.T.O.) è il consorzio obbligatorio di enti locali istituito in base alla legge della Regione Campania n. 14 del 1997 emanata in applicazione della legge n. 36 del 1994; la normativa che attualmente ne disciplina le funzioni è il D.lgs. 152/2006.
All’Autorità di ambito è stato trasferito l'esercizio delle competenze spettanti ai Comuni in materia di gestione delle risorse idriche.

In particolare l’Autorità di Ambito ha il compito di:
- organizzare le attività di ricognizione delle opere esistenti;
- approvare il programma pluriennale degli interventi con il relativo piano economico-finanziario (Piano di Ambito);
- emettere i pareri di compatibilità al Piano d’Ambito per tutte le opere da realizzare nei settori idrici – fognari - depurativi nel territorio di competenza;
- determinare la tariffa del servizio idrico integrato che il Gestore è tenuto ad applicare in tutti i Comuni dell’ATO;
- scegliere il soggetto Gestore e stipulare con esso un contratto di servizio (Convenzione di Affidamento) con il quale fissare gli standard organizzativi, tecnici, qualitativi e tariffari che il gestore deve raggiungere;
- controllare lo svolgimento del servizio verificando l’adempimento degli obblighi stabiliti nella Convenzione;
- effettuare la revisione tariffaria e l’aggiornamento del Piano di Ambito; 
- rilasciare le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura

Normativa

NORMATIVA COMUNITARIA

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane


NORMATIVA NAZIONALE

Legge 36/94 Disposizioni in materia di risorse idriche.

Direttiva PCM del 27/1/94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"

DPCM del 4/3/96, "Disposizioni in materia di risorse idriche"

Decreto Ministeriale 01/08/1996 Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento è lo strumento di riferimento per l’applicazione del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato.

DMLP del 8/1/97, n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature"

DPCM del 29/4/99, "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato"

D. Lgs. del 2/2/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"

D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge n° 133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" – art. 23 bis

Decreto Legge 135 del 25 settembre 2009 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee – art. 15

NORMATIVA REGIONALE

Legge Regionale n. 14 del 21/05/1997 Direttive per l' attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36 .

Orari

Gli Uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 13.30.


L'Uffico Tecnico è aperto al pubblico

dal Martedì al Giovedì dalle 10.00 alle 13.00.


Enti Consorziati

L’Autorità di Ambito Calore Irpino è costituita dalle Provincie di Avellino e Benevento e dai Comuni di seguito indicati compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Calore Irpino definito dall’art. 2 della legge regionale n° 14 del 1997.

La quota di partecipazione alle attività del Consorzio da parte di ogni ente locale è fissata nello Statuto e viene aggiornata a seguito delle risultanze del decennale Censimento della popolazione effettuato dall’ISTAT; l’ultima definizione delle quote è stata adottata con deliberazione del Commissario Straordinario n° 31 del 13.09.2013.

Comunicati

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